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Come va a Gazzo
Sabato 29 Agosto 2009 PROVINCIA Pagina 32
GAZZO. Scoperto un accordo tra Comune e Consorzio che scarica sugli utenti fino al 2024 un "buco" di 398mila euro. Sulla bolletta dei rifiuti un salasso lungo 15 anni
Giorgio Vecchini lo firmò poche ore prima dell'arrivo del commissario. Ecocisi copre la cifra con un mutuo ma la tariffa aumenta.
Per i prossimi 15 anni le bollette dei rifiuti di tutti gli utenti di Gazzo saranno più pesanti di 3 euro. È questo il regalo assai costoso lasciato loro in eredità dall'amministrazione Negrini-Vecchini grazie all'accordo - firmato dall'allora sindaco pro tempore Giorgio Vecchini il 24 febbraio scorso, poche ore prima che il commissario prefettizio prendesse possesso del municipio dopo le dimissioni del primo cittadino - tra Comune e Cisi Spa. Un accordo resosi necessario per sanare un "buco" di 398mila euro relativo a bollette non pagate dai cittadini e a costi di servizi che Cisi prima, e poi EcoCisi avrebbero erogato per conto del Comune nell'arco di cinque anni, dal 2003 al 2008. Con quell'accordo il Consorzio dei servizi integrati si è accollato un mutuo pari alla cifra del "buco" ma l'intero importo - con tanto di interessi di circa 40mila euro all'anno - sarà poi spalmato su tutte le bollette per i prossimi 15 anni. In pratica gli utenti onesti dovranno sobbarcarsi le spese di coloro che non hanno pagato.
LA DOPPIA STANGATA. Un salasso di ben 600mila euro che si aggiungerà a quello già arrivato con l'ultima bolletta. E che il nuovo sindaco Ugo Vecchini proprio non digerisce. Anzi: ha comunque deciso fare chiarezza sulla questione invitando EcoCisi a fornire la documentazione dei presunti debiti accumulati dal Comune per la gestione della raccolta dei rifiuti. "Sembra singolare", scrive il primo cittadino, "che tali importi risalenti a esercizi finanziari di qualche anno fa non vengano giustificati da alcun elemento contabile come ad esempio fatture, rendiconti a consuntivo che dimostrino lo scostamento tra i piani finanziari di previsione ed i costi effettivamente sostenuti o altri riscontri verificabili. La differenza tra previsioni ed incassi effettivi dovrebbe essere rendicontata dalla ditta che gestisce il servizio, procedendo anche ad una verifica dei contribuenti paganti e non paganti anno per anno sulla base di una relazione annuale finale che non ci risulta che il Cisi abbia provveduto a fornire".
ADEGUAMENTI INSUFFICIENTI. Agli atti del Comune risultano comunque degli adeguamenti tariffari proposti dal Cisi e approvati dal consiglio comunale e dall'allora giunta Negrini nel giugno del 2005 e ad aprile del 2008. Secondo il sindaco, quindi, risulta difficile capire come possa essersi accumulato un simile disavanzo finanziario visti gli adeguamenti alle tariffe apportate negli ultimi anni. Non solo. Il dubbio dell'amministrazione in carica dal giugno scorso è relativo anche alla legittimità di un accordo in base al quale il Comune deve rispondere anche di maggiori spese o minori entrate generate dalla gestione del servizio che è comunque a carico di EcoCisi. La vicenda rischia di aprire delle questioni di non poco conto, anche perché due anni fa era già emerso un altro presunto debito con il Consorzio di circa 300mila euro: in quell'occasione il sindaco Negrini aveva minacciato di uscire del Consorzio mettendo in vendita le azioni dell'ente: l'8 per cento circa del capitale sociale, visto che Gazzo è uno dei soci fondatori della società intercomunale.
"PROCEDURA LEGALE". "Attendiamo di ricevere le comunicazioni del sindaco di Gazzo", spiega da parte sua Angelo Campi, presidente di Cisi spa, "poi daremo al Comune tutti i chiarimenti necessari senza alcun problema". Taglia corto invece Giorgo Vecchini, firmatario dell'accordo di febbraio: "Era una procedura del tutto legale e ho agito nell'interesse del Comune e dei cittadini di Cazzo".R.M.
Nel Comune di Gazzo Veronese ne sono successe di tutti i colori.
L'amministrazione Negrini/Vecchini Giorgio è stata oggetto non solo di ripetuti richiami, per quanto riguarda la "disinvolta e poco trasparente attività edilizia", in gran parte censurata dalla Provincia, dal Difensore Civico e dalla Magistratura, anche i bilanci del Comune erano da tempo entrati nel mirino Corte dei Conti del Veneto.
A tal proposito si riportano due deliberazioni assunte dalla Magistratura Contabile ed inviate all'Amministrazione Comunale, dove viene evidenziato la faciloneria con cui venivano approvati i bilanci.
Ma i nostri amministratori non vedevano, non sentivano, non parlavano.
In questi anni nonostante i ripetuti richiami delle Istituzioni, ex sindaco e vice unitamente ad assessori e consiglieri comunali, anziché tutelare la loro immagine, gli uffici comunali e l'intera cittadinanza, hanno confezionato una serie di provvedimenti preliminari alle note vicende giudiziarie, con impressionante spreco di risorse pubbliche.
Troppo facile quando le cose vanno male incolpare l'opposizione!
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del 17 luglio 2008 composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Luca FAZIO Referendario
Francesco ALBO Referendario relatore
Daniela MORGANTE Referendario relatore
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 166 e seguenti.
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 5/AUT/2007 del 4 giugno 2007 recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1 commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2006";
Esaminata la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2006, redatta dall'organo di revisione del comune di Gazzo Veronese (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione sopra indicata;
Vista la nota in data 19 giugno 2008 prot. n. 4309/12, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato comune;
Viste le deduzioni fatte pervenire dall'amministrazione comunale, con nota prot. n. 6873 del 1/07/2008 (acquisita al prot. C.d.C. 4895/12 in data 10/07/2008);
Vista l'ordinanza presidenziale 23/2008/contr.fz del 17/7/2008 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1, comma 168 della citata legge n. 266/2005;
Udito il magistrato relatore, Ref. Francesco Albo.
FATTO
Dall'esame della relazione sul rendiconto 2006, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'organo di revisione del comune di Gazzo Veronese (VR), è emerso che nel 2006 il comune in questione (5.556 abitanti al 31.12.2006) ha sostenuto una spesa per il personale in misura superiore alla soglia massima consentita, ossia alla spesa sostenuta nel 2004 ridotta dell'1%.
In data 19/6/2008, con nota prot. n. 4309/12, il magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine all'anomalia riscontrata;
Con nota a firma del sindaco del comune, acquisita al prot. n. 4895/12 del 10/7/2008, il predetto organo ha illustrato le ragioni del superamento del limite di spesa di personale, da ricondursi principalmente ad un incremento della dotazione organica nel frattempo realizzatosi nel 2006 rispetto al 2004, nonché alla rigidità della spesa del personale soprattutto negli enti di minore dimensione demografica.
A seguito di ciò, il magistrato relatore ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare l'adunanza per l'esame collegiale delle risultanze istruttorie e la conseguente pronuncia specifica;
DIRITTO
L'art.1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha introdotto con riferimento agli enti territoriali un peculiare controllo sulla regolarità finanziaria e contabile che mira a verificare l'applicazione dei principi della sana gestione finanziaria e il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.
Questo nuovo modello di controllo, che come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007 trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, ma anche art. 81 Cost., 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, tiene anche conto del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione (L. cost. n. 3/2001).
In armonia con i principi autonomistici sanciti da tale riforma costituzionale, esso ha natura non "interdittiva", bensì "collaborativa", in quanto mira nell'interesse del singolo ente e dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un virtuoso processo di autocorrezione.
Tale tipologia di controllo è stata peraltro recentemente giudicata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179/2007) compatibile con l'autonomia degli enti locali, in quanto realizza una netta separazione tra l'attività amministrativa degli enti e la funzione di controllo della Corte dei conti, che culmina poi in una fase di vigilanza sull'adozione delle misure necessarie da parte degli enti interessati, indispensabile per l'effettività del controllo stesso.
L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del comune di Gazzo Veronese in ordine alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2006 evidenzia che l'ente ha sostenuto spese di personale superiori rispetto al limite di legge.
La circostanza deve essere segnalata all'attenzione del consiglio comunale in quanto la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, in un quadro più generale di contenimento della spesa pubblica, e ai fini del concorso alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, ha stabilito che gli enti territoriali erano tenuti a contenere le spese di personale nell'anno 2006, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, nei limiti della spesa del 2004, ridotta dell'1%.
Dall'esame dell'istruttoria sul rendiconto dell'ente risulta che il comune di Gazzo Veronese, che ha una popolazione di 5.556 abitanti, nel 2006 avrebbe dovuto sostenere una spesa massima di euro 699.691,41 , e che invece ha impegnato l'importo di euro 725.898,00 , con un incremento percentuale del 3,74%, rispetto al limite di spesa sopra indicato.
In seguito all'attività istruttoria compiuta dalla Sezione, si è accertato che il superamento del limite di spesa di personale registrato nell'anno 2006 è derivato principalmente da un incremento della dotazione organica nel frattempo realizzatosi nel 2006 rispetto al 2004, nonché dalla rigidità della spesa del personale soprattutto negli enti di minore dimensione demografica.
Le ragioni addotte dall'amministrazione a giustificazione del mancato rispetto del limite della spesa di personale non giustificano il mancato rispetto dell'obbligo previsto dalla legge finanziaria.
Tutti gli enti pubblici, e in particolare quelli territoriali, si sono trovati in estrema difficoltà a rispettare il limite di legge in materia di spese di personale, anche in ragione della sua particolare formulazione. Questa, infatti, faceva riferimento a una spesa di personale inferiore a quella storica, che nel frattempo avrebbe potuto subire variazioni anche per cause indipendenti da un'effettiva volontà di suo incremento.
Tuttavia, nel superiore interesse della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e del rispetto dei vincoli comunitari, la normativa richiedeva comunque di adottare le misure necessarie al contenimento generale di tale spesa.
Pertanto, appare opportuno segnalare all'amministrazione comunale di Gazzo Veronese (VR) la necessità di valutare in futuro con maggiore attenzione la spesa di personale, in ragione anche del fatto che il mancato rispetto dei limiti legislativamente imposti costituisce grave irregolarità.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto
1. Accerta che in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria, la spesa di personale che il comune di Gazzo Veronese (VR) ha sostenuto nell'anno 2006 risulta superiore a quella del 2004 ridotta dell'1%, in violazione, quindi, dell'art. 1 comma 198 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
2. Invita l'amministrazione comunale di Gazzo Veronese a prestare nel futuro adeguata attenzione ai limiti imposti dalla legislazione finanziaria, con particolare riferimento alle discipline limitative della spesa di personale nel frattempo introdotte dal legislatore;
3. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del direttore della segreteria, al Presidente del consiglio comunale, al sindaco, e all'organo di revisione dei conti del comune suddetto, ciascuno per le valutazioni e gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2008.
L' estensore Il Presidente
Dott. Francesco ALBO Dott. Bruno PROTA
Depositato in Segreteria il 18/07/2008
(Dott.ssa Raffaella Brandolese)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del 5 ottobre 2006 composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Elena BRANDOLINI Referendario
Luca FAZIO Referendario
Alberto RIGONI Referendario Relatore
VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/AUT/2006 del 27 aprile 2006 recante " Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2006, n. 266 per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e relativi questionari";
ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, trasmessa a questa Sezione, redatta dall'organo di revisione del Comune di Gazzo Veronese con lettera prot. n.7090 del 31.07.2006, sulla base dei criteri impartiti da questa Sezione con lettera prot. n. 2861/12 del 18.05.2006;
VISTA la richiesta in data 31.08.2006 n.5395/12, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al Sindaco del suindicato Comune;
VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. n.7806/8101 s.d. ;
VISTA l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della sezione per la pronuncia di cui all'art. 1, comma 168 della citata legge n. 266;
Udito il magistrato relatore
RITENUTO IN FATTO
A seguito dell'esame della relazione al bilancio di previsione 2006 del Comune di Gazzo Veronese (VR) inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, emergeva che il predetto Comune non rispettava nel bilancio di previsione 2006 il patto di stabilità interno in termini di spesa in conto capitale per circa euro 3.709.000 a fronte di un limite di euro 1.593.000. Inoltre si accertava una previsione di indebitamento nel 2008 superiore al 12 %, oltre quindi il limite previsto dall'art. 204 TUEL.
Il Magistrato Istruttore, con nota del 25 luglio 2006, prot.4353, chiedeva al Sindaco quali fossero le misure adottate per consentire il rientro nel patto di stabilità e per il mantenimento nel limite dell'indebitamento complessivo.
Il Sindaco del Comune di Gazzo Veronese (VR) ha risposto con la succitata nota prot. n. 7806/8101 s.d., comunicando che la spesa previsionale di investimento del bilancio 2006 ricalca il programma delle opere 2005, e assicurando che il rispetto del patto di stabilità sarà garantito riducendo il più possibile le spese non necessarie e talvolta anche le necessarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 introducono innovazioni che rispondono ad una linea coerente di evoluzione del controllo e rendono più stretto il rapporto tra le Sezioni regionali di controllo e gli organi di revisione degli enti locali, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio. La nuova disciplina, correttamente interpretata, intende fornire strumenti di attuazione della legge n. 131 del 2003, permanendo nel quadro di un controllo di carattere collaborativo, compatibile con l'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata.
Le disposizioni della legge finanziaria sono d'altronde espressamente motivate da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. In tale contesto, le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte non possono che essere finalizzate alla evidenziazione di aspetti strettamente finanziari e contabili e di rilievo tale da mettere in dubbio l'equilibrio di bilancio e non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica; conseguentemente dette pronunce non riguardano l'inefficienza o inefficacia dell'azione amministrativa.
I fondamentali parametri di riferimento per l'esercizio di questa specifica attività di controllo sono dunque costituiti dal rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e presupposto della manovra statale di bilancio.
Il meccanismo individuato dalle disposizioni dall' art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria 2006, pur inserendosi nella prospettiva di un rafforzamento dello spirito collaborativo, al comma 168, tuttavia, impone alla competente Sezione regionale di controllo, l'adozione di specifica pronuncia in caso di accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto con conseguente dovere di vigilanza sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei conseguenti vincoli e limitazioni imposti in caso di non rispetto. Limitatamente al suddetto profilo di regolarità, l'adozione di specifica pronuncia, da parte delle Sezioni regionali, diviene necessaria.
Alla luce di quanto sopra, pur prendendo nella dovuta considerazione l'operato correttivo dell'Amministrazione Comunale, si deve rilevare che, nello spirito della norma, il documento che cristallizza il dato contabile oggetto del controllo è il bilancio di previsione. Detto documento si deve intendere quale momento conclusivo della fase di programmazione e previsione dell'ente locale, ed è destinato ad assolvere contemporaneamente le funzioni di tipo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, e ad esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità del processo previsionale (principio contabile n. 1). Ulteriori momenti fondamentali del ciclo del bilancio sono, poi, individuabili nella delibera con cui l'organo consiliare, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (art. 193 TUEL), nella delibera di variazione di assestamento generale, adottata dall'organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 175 TUEL) ed, infine, in quella di approvazione del rendiconto della gestione ossia del documento che consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta (quale organo esecutivo) nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo politico-amministrativo ad esso attribuite dall'ordinamento (Principio contabile n. 3). E' proprio quest'ultimo il documento che permette la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Di conseguenza, la specifica pronuncia che, ai sensi del comma 168 dell'articolato unico delle legge finanziaria per il 2006, l'organo di controllo deve emettere in caso di riscontrato mancato rispetto del Patto di stabilità interno, deve necessariamente fondarsi sui dati contabili di bilancio, forniti dall'organo di revisione dell'ente locale e non contestati in fase istruttoria dall'ente stesso. Gli effetti delle intraprese azioni correttive, infatti, potranno essere valutati solo in fase di assestamento e di rendicontazione.
Per quanto riguarda invece il superamento del limite all'indebitamento previsto per il 2008, sarà cura della scrivente Sezione vigilare affinchè siano poste in essere concrete misure correttive per il rispetto dei parametri di cui all'art. 204 TUEL.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del Comune di Gazzo Veronese (VR) è impostato in modo da non garantire il rispetto del patto di stabilità interno per quanto riguarda la spesa in conto capitale, pari a circa euro 3.709.000 a fronte di un limite di euro 1.593.000.
Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Gazzo Veronese (VR) per l'adozione del necessari provvedimenti correttivi e successiva comunicazione degli stessi a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, comma 172, della legge n. 266/2006.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2006.
Il Magistrato Estensore Il Presidente
Dott. Alberto Rigoni Dott. Bruno Prota
Depositato in Segreteria il 27 ottobre 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Papiano)